Lavoro all’estero :prestazioni agli orfani tramite l’INPS

Gli orfani di lavoratori che hanno svolto attività lavoratoriva all'estero, possono fare richiesta all'INPS delle prestazioni previste dallo stato in cui tale attività è stata svolta . Nel messaggio n. 3033 del 21 luglio 2017,  l'INPS  fornisce le istruzioni in materia di coordinamento sociale nei paesi UE e  in particolare sulle prestazioni orfanili previste in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord . 

Il documento  ricorda che i Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 in materia di sicurezza sociale stabiliscono il diritto dei cittadini UE e delle loro famiglie di soggiornare in qualunque paese dell’Unione Europea. Inoltre viene garantita la tutela in materia di sicurezza sociale.

In base a questi principi ciascuno Stato membro è tenuto a garantire ai cittadini europei gli stessi benefici assegnati ai propri cittadini, mediante la possibilità di ottenere l’esportabilità delle prestazioni, vale a dire il pagamento delle prestazioni nel luogo di residenza, anche se a carico di un altro Stato membro.

Tra le tutele previste per le persone che esercitano il diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri e le loro famiglie, sono presenti anche le prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani. Anche se l’erogazione di queste prestazioni orfanili non è prevista in Italia ma soltanto in Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, l’Inps in Italia, come Istituzione competente per le prestazioni familiari puo ricevere  la richiesta di erogazione di prestazioni orfanili.  E'possibile infatti per una famiglia residente in Italia chiedere il pagamento dei trattamenti speciali orfanili a seguito del decesso di un genitore che abbia svolto attività lavorativa in uno o più Stati membri in cui è prevista tale prestazione (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Malta, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Svezia).


Ai sensi dell’art. 61 del Reg. (CE) n.987/2009, l’Istituto è tenuto a fare da tramite, per consentire all’Istituzione estera competente di provvedere al pagamento per gli orfani residenti in Italia. La domanda di prestazioni  va presentata tramite  modello SR174 dal genitore superstite, dal tutore o dall’orfano maggiorenne per gli orfani sia con diritto, sia in assenza di diritto a pensione di reversibilità.

La domanda può essere presentata dal richiedente direttamente alla Struttura Inps di residenza (o di domicilio) oppure:

per il tramite di un Ente di Patronato o

con invio tramite il canale PEC o

con raccomandata con ricevuta di ritorno AR,

allegando sempre copia del documento d’identità in corso di validità. Il modulo dovrà contenere tutti i dati relativi ai richiedenti e alle modalità di pagamento, per consentirne la trasmissione a cura dell’INPS all’Istituzione comunitaria competente.

Per la richiesta delle prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani residenti in Italia è stato predisposto un apposito modello di domanda disponibile nel sito www.inps.it accedendo  alla sezione Prestazioni e Servizi < Tutti i moduli < nelle aree: Unione europea, oppure  Prestazioni a sostegno del reddito, o anche Moduli vari, digitando il codice del modello SR174.