Lavoro occasionale nel turismo: le novità

Con la legge 96/2018 di conversione del decreto Dignità, sono state introdotte  alcune  modifiche al contratto di prestazione occasionale in alcuni limitati settori produttivi: agricoltura, turismo, società sportive.

Per quanto riguarda  il turismo,in particolare,  sono previste tre novità:

  1.  le aziende alberghiere e le strutture ricettive possono  utilizzare il contratto telematico di prestazione occasionale INPS (che ha sostituito i vecchi voucher) derogando al limite dei 5 dipendenti a tempo indeterminato,  previsto in genere per le aziende,  ossia avendo alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori
  2. a condizione che le attività siano rese da parte di titolari di pensione, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate e percettori di prestazioni di sostegno al reddito. Va ricordato che tali prestatori di lavoro, a norma del nuovo decreto devono autocertificare in forma telematica sulla piattaforma INPS la propria condizione , la quale consente di conteggiare i redditi conseguiti in questa forma solo per il 75%  con uno  sforamento del limite dei 2500 euro annui da ogni datore di lavoro.
  3. La comunicazione della data di inizio e  monte orario complessivo presunto delle prestazioni  puo avvenire con riferimento a un arco temporale fino a  dieci giorni.

Vanno ricordate, infine, altre due modifiche introdotte dal Decreto Dignità  nell'utilizzo del Contratto occasionale per tutti i settori:

  • il pagamento anticipato  puo essere fatto anche dagli intermediari abilitati per conto del cliente
  • la retribuzione ai lavoratori potrà avvenire anche presso tutti gli uffici postali dopo  15 giorni dalla comunicazione telematica effettuata dal datore di lavoro sulla piattaforma INPS, presentando un mandato  fornito dal datore di lavoro.

La norma è in vigore dal 12 agosto 2018, giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione.

Gli esperti  del Sole hanno evidenziato  alcuni dubbi: in particolare se l'ampliamento riguardi anche anche  strutture che non sia solo ricettive ma anche di ristorazione  Non è chiaro neppure se una azienda  alberghiera,  che rispetti il limite generale di  cinque  dipendenti sia tenuta o no ad utilizzare esclusivamente i prestatori delle categorie “agevolate”(pensionati, disoccupati  studenti ecc.). Si attende dunque  a breve la consueta circolare di istruzioni dell'Istituto di Previdenza.