Le novità del nuovo Modello di successione da utilizzare a partire da oggi

Da oggi 15 marzo 2018 è possibile utilizzare il nuovo modello unico “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.12.2018 e reso disponibile unitamente ad uno specifico prodotto software per la compilazione, il calcolo e pagamento telematico delle imposte dovute (tributi da autoliquidare), nonché per l’invio e stampa del modello.

L’imposta di successione continuerà ad essere liquidata dall’ufficio territorialmente competente alla lavorazione della dichiarazione.

Con la presentazione del nuovo modello di successione, salvo casi particolari, le volture catastali verranno eseguite in automatico salvo diversa indicazione del contribuente.

Vediamo le novità del nuovo modello

Il nuovo modello di dichiarazione di successione e voltura presenta alcune novità:

  • recepisce le disposizioni in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa e di immobili inagibili a causa di eventi sismici (DL n. 91/2017);
  • possibilità di richiedere il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, a seguito del pagamento delle somme dovute.

Nella casella "Eventi eccezionali" del Frontespizio, da utilizzare se i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, al posto della barratura si dovrà inserire il codice 1 se a causa di un evento sopravvenuto (ad esempio un evento sismico) il beneficiario dell’eredità, al momento dell’apertura della successione, si trova in una ipotesi di inidoneità oggettiva (inagibilità) all’utilizzo abitativo dell’immobile posseduto per il quale ha già usufruito dell’agevolazione “prima casa”.

In questo caso il beneficiario può richiedere di usufruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” sull’immobile ad uso abitativo caduto in successione, rendendo le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio (quadro EH se è il dichiarante).

La condizione di inagibilità deve essere attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti in cui viene specificato che l’immobile non può più essere utilizzato per la sua funzione abitativa. Relativamente a tale certificazione occorre rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla
dichiarazione (quadro EG).

Riguardo alla novità di poter richiedere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (copia conforme della dichiarazione telematica) nella sezione “Casi particolari” del Frontespizio, è possibile barrare il relativo campo, in questo caso la procedura rilascerà in via telematica una sola attestazione della dichiarazione presentata.

L’attestazione elettronica, in formato PDF, presenta un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell’Agenzia delle entrate l’originalità del documento stesso. Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, permette di visualizzare la dichiarazione nella sua interezza.

L’attestazione elettronica è resa disponibile, successivamente alla verifica dell’avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, nella sezione “Preleva documenti” dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate di colui che ha trasmesso la dichiarazione.

E’ possibile, inoltre, richiedere il rilascio di attestazioni in formato cartaceo, anche per estratto, della dichiarazione di successione telematica rivolgendosi a qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, pagando le relative somme dovute.

L’attestazione elettronica è utilizzabile una sola volta.

Se in dichiarazione è stata richiesta l’attestazione di avvenuta presentazione (pertanto è stata barrata la relativa casella presente nel frontespizio), nella SEZIONE IV – IMPOSTA DI BOLLO, si dovrà compilare il Rigo EF16 – Colonna 1 indicando l'importo di 32,00 € (16,00 € per la richiesta e 16,00 € per una attestazione).

La colonna non deve essere valorizzata se i beni oggetto di successione sono stati conferiti in un trust istituito in favore esclusivamente delle persone con disabilità grave come definita dall’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio1992, n.104, e accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge (righi EF3bis “Imposta ipotecaria” ed EF10bis compilati “Imposta catastale").

Nel Rigo EF18 – Attestazione di avvenuta presentazione della Sezione V – TRIBUTI SPECIALI a campo 1 va indicato il numero di pagine di cui si costituisce l’attestazione, ossia la dichiarazione (compresi il Frontespizio e l’Informativa sulla privacy) e nella colonna 2 l’importo dovuto, calcolato nel seguente modo € 12,40+ € 0,62x(col.1-1).

Termini e modalità di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 e salvo specifiche eccezioni, deve essere presentata esclusivamente per via telematica.

Tuttavia, la modalità telematica è facoltativa per tutto il 2018, infatti a partire dal 23 gennaio 2017 e per tutto il 2018 il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali affiancherà l’attuale modello cartaceo (Modello 4) all’ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta), mentre dal dal 2019 diventerà obbligatorio ed esclusivo l’invio telematico della dichiarazione.

Attenzione: si dovrà continuare a utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dal dichiarante;
  • dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
  • dall’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del de cuius.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata alla dichiarazione di successione, un'utile sezione con le “Risposte alle domande più frequenti” dei cittadini.