Legge di Bilancio 2018: come determinare il valore dei Beni significativi

Il comma 19 della Legge di Bilancio 2018 contiene l’interpretazione autentica della norma per la determinazione del valore dei beni significativi, che deve tenere conto dell’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.
La norma chiarisce che come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
La norma riprende quanto già chiarito dalla Circolare n. 12/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate che al punto 17.2 aveva risposto a un contribuente, nel senso ora chiarito con interpretazione autentica dalla Legge di bilancio.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo.

Ricordiamo che i beni di valore significativo sono:

• ascensori e montacarichi;
• infissi esterni ed interni;
• caldaie;
• video citofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
• sanitari e rubinetterie da bagno;
• impianti di sicurezza.


L’appaltatore che fornisce beni di valore significativo, applica l’aliquota Iva del 10% fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi.
L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
Esempio:
Costo complessivo dell’intervento = euro 20.000
Costo dei beni significativi = euro 12.000
Costo della manodopera = euro 8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
– sulla manodopera: euro 8.000 x 10% = euro 800
– sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): euro 20.000 – 12.000 = euro 8.000 x 10% = euro 800
sulla restante parte, pari ad euro 4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.