Legge di stabilità: nuove norme per l’ingresso di investitori stranieri

Il comma 148 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016 ) introduce nel Testo Unico dell'Immigrazione un nuovo articolo, il 26-bis, che prevede per  investitori  stranieri speficihe regole di  ingresso e soggiorno in Italia al di fuori dei  flussi normatiogni anno  per decreto dal Ministero dell'interno .
In aprticolare  si prevede la concessione di un permesso di soggiorno biennale, rinnovabile altri 3 anni  e con possibilià di ricongiungimento familiare  a cittadini stranieri che  intendano effettuare in Italia:
a) un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal Governo italiano (da mantenere per almeno 2 anni);
b) un investimento di almeno 1 milione di euro in azioni di una società costituita e operante in Italia, (da mantenere per almeno 2 anni;
c) un investimento di almeno 50 mila euro in  azioni di  start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
d) una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

A questo fine il cittadino straniero deve dimostrare di essere beneficiario e titolare effettivo dei relativi fondi e che gli stessi risultino disponibili e trasferibili in Italia e  deve presentare una dichiarazione scritta nella quale si impegna ad utilizzarli entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia, in caso contrario il permesso è revocato.  

Infine, deve dimostrare di possedere risorse ulteriori, sufficienti per il mantenimento proprio e della famiglia durante soggiorno in Italia e superiori al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Si attende entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale –  che definisca la procedura di accertamento dei requisiti richiesti .In caso di dichiarazioni  presentazione di documentazione non veritiera è previsto un nuovo reato con pesanti sanzioni penali reclusione da unanno e mezzo a 6 anni .