Liquidazione dell’IVA di gruppo: esclusione dei residenti in Paesi extra UE

Con il principio di diritto n.24 di ieri, 19 novembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema della liquidazione IVA di gruppo. Come ricordato nel documento, l'ambito soggettivo della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo è individuato dall'articolo 2 del DM 13 dicembre 1979, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del DM13 febbraio 2017.

In passato, con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché

  • in possesso dei requisiti previsti dal citato D.M.
  • identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo articolo 35-ter).

Tale interpretazione si è resa necessaria "al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario", con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione. Come ribadito nel principio di diritto 24/2019, allegato a questo articolo, la medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.

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