Locazioni agevolate se durano 8 anni: durata valida anche con proroga

Nella Circolare 27/E dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2016, sono stati forniti chiarimenti sulle abitazioni oggetto della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione da dare in locazione per 8 anni, così come introdotta dall’articolo 21, DL 133/2014. L’incentivo è riconosciuto per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione, in classe energetica A o B, o oggetto prima della vendita, di interventi di recupero incisivo, di cui all’art.3, co.1 lett. c e d, del DPR n. 380/2001.

In particolare è stato chiarito che:

  1. Non devono essere obbligatoriamente costruite “da imprese di costruzione e da cooperative edilizie” in quanto il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.
  2. la destinazione alla locazione per 8 anni è rispettata quando il contratto ha tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ese la legge prevede una proroga di diritto almeno fino a otto anni. In particolare sono ritenuti validi:

    • un contratto a canone “libero” stipulato solo per 4 anni, ma rinnovabile, come previsto dalla norma sulle locazioni, per altri 4 anni (Come chiarito nella Circ.27/2016)
    • con un contratto a canone concordato con durata di "sei più due" anni che consente “alla prima scadenza” di prorogare il contratto “di diritto”. (Come chiarito nella Circ. 2/2016).