Manovra correttiva 2017 e anticipo pensionistico

La manovra correttiva DL n.50 2017 interviene ampliando leggermente il requisito richiesto ai  lavoratori che hanno svolto mansioni particolarmente pesanti e intendono andare in pensione in anticipo  con la nuova APE o in quota 41. Viene infatti specificato diversamente il requisito della continuità delle attività gravose o usuranti  sia ai fini dell’accesso all’APE sociale che  all’anticipo pensionistico  a quota 41, per i lavoratori precoci,  già previsto dalla legge Fornero .  

Come noto la legge di stabilità 2017  aveva fissato il requisito dellosvolgimento  di mansioni particolarmente gravose (elencate agli allegati C ed D  della legge 232 2016)  per almeno 6 anni in via continuativa . Con questo requisito era consentito:

  • accedere  all'APE , cioè il nuovo anticipo pensionistico a 63 anni  senza penalizzazione sulla pensione successiva  oppure
  • accedere al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi versati senza requisito anagrafico, possibilità riservata ai  cosiddetti lavoratori precoci , che vantano almeno un anno di contributi versati prima dei 19 anni (norma istituita dal legge Fornero e modificata dalla Legge di Stabilità 2017) 

Il decreto n. 50 2017 specifica che le mansioni si considerano svolte in via continuativa   non piu solo  se svolte nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento,   bensì   anche se nei sei anni “hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente non  superiore a 12 mesi,  e se nel settimo anno   sono state svolte per un tempo   corrispondente a quello di interruzione"; ciò significa in  sostanza  che ai fini dell'accesso si prendono   in considerazione i  7 e non 6 anni  di lavoro immediatamente precedenti la pensione. La disposizione favorisce principalmente  i lavoratori del settore edile, da sempre caratterizzato da un alto tasso di discontinuità dei periodi lavorativi.