Manovra correttiva 2017: introdotta la web tax

Il 1° giugno 2017 è stato approvato in Aula il voto finale sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444-A). Nella giornata di lunedì 29 maggio la Commissione bilancio ha terminato i propri lavori sul provvedimento, che è passato poi all'esame dell'Aula della Camera.

Nel corso dell'esame parlamentare della manovra correttiva 2017 (D.L 50/2017) con l'articolo 1-bis si è introdotta la c.d. web tax. In particolare è stato disposto che le società

  • non residenti
  • che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro
  • che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni

possono avvalersi di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari. A tal fine i soggetti interessati possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un'istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo. Per coloro che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione dovuti in base all'accertamento con adesione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà. Si dispone inoltre che in tal caso il reato di omessa dichiarazione non è punibile.

Attenzione: non possono avvalersi della norma in esame le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame.

In ogni caso, è’ previsto l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’attuazione di questa nuova norma.

Le entrate derivanti da questa nuova disciplina sono destinate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, mentre la restante parte è destinata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.