Modello certificazioni utili 2018: ecco cosa è cambiato

Lo schema di certificazione degli utili deve essere utilizzato per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. È, inoltre, utilizzato per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari e  da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. Il presente schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento del 7 gennaio 2013 in quanto è stata recepita la disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

  • partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
  • partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
  • partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

Lo schema di certificazione è composto da:

  • i dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione;
  • la Sezione I, concernente i dati relativi al soggetto emittente;
  • la Sezione II, concernente i dati relativi all’intermediario non residente;
  • la Sezione III, concernente i dati sul percettore degli utili o degli altri proventin equiparati;
  • la Sezione IV, relativa ai dati sugli utili e sui proventi equiparati corrisposti.

Attenzione: restano valide le certificazioni rilasciate fino alla data di emanazione del rovvedimento purché i dati ivi contenuti siano rispondenti a quelli richiesti nello schema di certificazione di cui sopra. 

La certificazione rilasciata al contribuente contiene tutti i dati previsti nello schema approvato dal presente provvedimento, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del campo. La medesima certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema approvato. È ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

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