Naspi anticipata: cosa succede in caso di collaborazioni

Nel Messaggio n. 4658 del 13.12.2019 l'INPS chiarisce  che   fruire della Naspi in un unica soluzione per avviare una attivita non  impedisce la stipula di contratti di collaborazione e non comporta la restituzione dell'importo ottenuto.
Si specifica infatti che il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore  che ha diritto alla NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata dell'indennità, in un’unica soluzione,  come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa  di lavoro . La norma però prevede anche che  se il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo  di durata teorica della  NASpI ( numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi)   è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la stessa cooperativa in cui ha sottoscritto la  quota di capitale sociale.

L’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato  durante tale periodo  non è contemplata nell'articolo di legge . Quindi  non c 'è necessita di restituzione dell'importo ricevuto. 

Il messaggio specifica pero il caso il cui il rapporto di collaborazione cessi  e il lavoratore presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Dato che le due forme di tutela contro la disoccupazione  non possono sovrapporsi  nello stesso arco temporale:

  1. se la cessazione avviene durante il periodo di spettanza della Naspi  il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, per le sole mensilità che non si sovrappongono 
  2. se la cessazione del rapporto di collaborazione  avviene dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo .