Noleggio con conducente: discordia in Consiglio di Stato

Nella sentenza n. 5154 del 8 novembre 2017 il Consiglio di Stato  ribadisce che per avere la licenza di noleggio di veicoli con conducente  sussiste l'obbligo della disponibilità di una autorimessa all'interno del territorio comunale che rilascia l'autorizzazione. Fondamentale la diversa valutazione della complessa evoluzione normativa che attende  da tempo  una definizione in materia di concorrenza nel settore taxi e noleggio veicoli con conducente. 

Confermando  la propria sentenza  precedente  del 23 giugno 2016, n. 2806, la sez. V del Consiglio di stato  ha confermato  il diniego, da parte del TAR Lazio, della licenza ad un imprenditore dopo la cessione dell'attività ad un altro titolare, in ragione della mancata disponibilità di un locale destinato ad autorimessa per il veicolo,  all'interno del Comune che aveva rilasciato la licenza iniziale.

 La  sentenza  del Tar  – Sez. II bis n. 9516/2016 – aveva specificato infatti che   la prescrizione che la rimessa sia ubicata  nel territorio comunale:   "è coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta" ed   "è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all'esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale".  Il  mancato rispetto del c.d. "vincolo di territorialità",  piu grave perché protratto nel tempo, rende  legittima la sanzione della revoca dell'autorizzazione.

Piu in generale, secondo  questa sezione del Consiglio di Stato,    la   normativa  in materia –  legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21  – è tuttora efficace, in particolare in tema di vincolo di territorialità dell'autorizzazione.  Cio anche malgrado le modifiche apportate nel 2008 dal D.L. n. 207/2008,  intese a  "regolare" il settore,  in materia di "tutela della concorrenza" e   nonostante anche il D.L. n. 40 del 2010 , che annuncia  un nuovo termine per l'adozione di un decreto ministeriale  in materia di servizio taxi e noleggio con conducente.  

La decisione è però  in contrasto con una precedente  parere della 1 sezione dello stesso Consiglio,  n. 863 del 2016, e cita invece a  proprio sostegno due sentenze di Cassazione –  Cass. Civ., sez. II, n. 12679 del 19 maggio 2017 e  Cass. Pen., sez. VI, 29 novembre 2016, n. 53184.