Notifica al vecchio indirizzo: legittima senza comunicazione di cambio residenza

E' legittima la notificazione dell’atto tributario all'ultimo indirizzo del contribuente noto all'amministrazione finanziaria, prima del decorso di 60 giorni dalla variazione della residenza anagrafica, se il contribuente non ha comunicato tale variazione, in quanto non è possibile addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio.

Pertanto, per evitare una notifica presso il precedente domicilio fiscale prima che siano decorsi 60 giorni dalla variazione del proprio domicilio, il contribuente è tenuto a farsi parte attiva rendendo da subito conoscibile il nuovo recapito, questo in sostanza quanto stabilito dall'ordinanza della Cassazione del 11.05.2018 n. 11504.

La Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di conseguenza il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e), non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio.

Considerato che l'art. 58 d.p.r. 600/73 prevede che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (comma 2) e che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (comma 5), la notifica degli atti, nel caso di specie, è stata legittimamente effettuata, in mancanza di comunicazione della variazione da parte del contribuente, presso l'indirizzo pregresso, posto che dalla sentenza impugnata si evince che la notifica ha avuto luogo il 03.12.2000 ( sul punto il contribuente non ha svolto ricorso incidentale ) e che il trasferimento di residenza ha avuto luogo in data 11.10.2010.