Nuovo regolamento attuativo per il rating di legalità

La Delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), pubblicata sulla GU Serie Generale n.259 del 19 ottobre 2020, approva le modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

Il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità andrà a sostituire il precedente, approvato con delibera dell'Autorità n. 27165 del 15 maggio 2018, , pubblicata nella GU n. 122 del 28 maggio 2018.

Il nuovo regolamento persegue due obiettivi principali:

  • garantire una crescente efficacia dei controlli esercitati dall'Autorità in sede di rilascio del rating e
  • promuovere la premialità del rating.

A seguito della pubblicazione del nuovo regolamento, tra i reati che impediscono l’attribuzione del rating rientrano ad oggi anche l’usura, la bancarotta fraudolenta e il trasferimento fraudolento di valori.

Sul versante dei requisiti per l'attribuzione del rating di legalità (articolo 2) vengono previste delle particolari condizioni per l’impresa controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di un’altra società o ente. In tal caso, i requisiti per l’attribuzione del rating di legalità devono essere posseduti anche dagli amministratori della società controllante (o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento).

L'impresa che intende ottenere il rilascio del rating di legalità deve presentare all’Autorità un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, redatta mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito della stessa Autorità.

Per ottenere il rating di legalità è necessario che l’impresa (in forma individuale o collettiva) o l’ente che svolge attività d’impresa:

  • abbia sede operativa nel territorio nazionale;
  • abbia realizzato un fatturato di almeno 2 milioni di euro, rilevabile dall’ultimo bilancio depositato chiuso nell’anno che precede la richiesta di rilascio del rating;
  • risulti iscritta, alla data della richiesta di rating, da almeno due anni nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.).

Rating di legalità: breve sintesi

Trattasi di uno strumento premiale con cui viene attribuito un punteggio, che varia da una a tre “stellette”, alle imprese considerate virtuose in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali.

Lo strumento del rating di legalità è entrato nel nostro ordinamento il 2 gennaio 2013 con il decreto Liberalizzazioni (DL 24 n. 1/2012, modificato in sede di conversione dalla Legge n. 27/2012) e con la Legge n. 62/2012, di conversione del DL 29/2012.

In seguito sono stati individuati i benefici che Pubbliche Amministrazione e gli istituti di credito devono concedere alle aziende dotate di Rating di Legalità (decreto ministeriale n. 57/2014). Da qualche anno il rating di legalità è entrato nel Codice degli Appalti come criterio premiale per le imprese; infine, dal 2017 lo stesso rating ha fatto il proprio ingresso anche nel Registro delle Imprese, come informazione presente all’interno delle visure camerali delle società che hanno ottenuto l’attribuzione del rating di legalità dall’AGCM.

Come anticipato sono previsti tre livelli di adesione: da un minimo di 1 stelletta (*), acquisita rispettando tutti i requisiti normativi cogenti, fino ad un massimo di 3 stellette (***) ottenute con il possesso di specifici requisiti volontari stabiliti dall’Autorità. Sono inoltre previsti punteggi intermedi tra una stelletta e l’altra (come, ad esempio, una stella e un più (*+)).

Il rating di legalità viene attribuito con durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta (articolo 6).

L'Autorità pubblica mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato o annullato, con la relativa decorrenza.