Operazioni in contanti con turisti stranieri: comunicazione entro il 30 giugno

La comunicazione delle operazioni in contanti con turisti stranieri dovuta, (ai sensi dell’art 3 comma 2-bis del DL 16/2012), da parte delle agenzie di viaggio e dei commercianti al minuto rientra tra quelle sospese ai sensi dell’art 62 comma 1 del Decreto Cura Italia convertito in Legge n 27 del 24 aprile 2020.

Tale comunicazione fatta con apposito modello scaricabile qui, potrà essere rinviata al 30 giugno 2020.

Con il modello si comunicano tutte le operazioni intercorse con turisti stranieri di importo compreso tra 3.000 e 15.000 euro effettuate nel 2019.

La comunicazione va fatta, utilizzando il modello denominato modello di comunicazione polivalente (Provv. Agenzia delle Entrate n. 94908 del 2 agosto 2013), in via telematica.

Si ricorda che i termini ordinari per l’invio di tale comunicazione sarebbero stati i seguenti:

  • per i soggetti con liquidazioni IVA mensili andava fatta entro il 10 aprile 2020
  • per tutti gli altri soggetti andava fatta entro il 20 aprile 2020

L’adempimento potrà essere effettuato invece, senza applicazione di sanzioni, entro il più ampio termine del 30 giugno 2020.

Ricordiamo che la comunicazione riguarda le operazioni effettuate in contanti con i turisti stranieri e, aventi importo compreso tra i 3.000 e i 15.000 euro, e in particolare con:

  • persone di cittadinanza diversa da quella italiana
  • persone residenti fuori dall’Italia.

Obbligo del commerciante o agente di viaggio è quello di acquisire al momento di effettuazione dell’operazione, una fotocopia del passaporto del cliente, nonché una apposita autocertificazione di quest’ultimo, (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000), attestante appunto il suo stato di non cittadino italiano e non residente in Italia.

Il commerciante o agente deve altresì versare il denaro incassato, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina (ai sensi dall’art. 3 comma 2 del DL 16/2012). Per i dettagli si legga l’articolo “La comunicazione delle operazioni legate al turismo 2019”

Si ricordi che a norma dell’art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007 esiste un limite per i cittadini italiani o residenti in Italia di utilizzo del contante per ciascuna operazione pari a 2.999,99 euro mentre per il settore del turismo vi è una deroga a tale limite (ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 245 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), a decorrere dal 1° gennaio 2019) che prevede:

  • l’innalzamento da 10.000 euro (importo previsto per il 2018 per gli stranieri) a 15.000 euro del limite massimo di utilizzo del contante, in deroga, per i turisti stranieri;
  • l’estensione ai cittadini di altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo la possibilità di avvalersi del più ampio limite per l’utilizzo del contante (in deroga al limite massimo stabilito, per i cittadini italiani)
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