Piano nazionale per promuovere la lettura e incentivi fiscali alle librerie

Stando all’art 1 della Legge n 15 del 13 febbraio 2020 denominata Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 25 marzo 2020 "la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del  progresso  civile."

Gli scopi complessivi della suddetta legge vengono poi enunciati dall’art.2 che sinteticamente si riporta di seguito:

  • diffondere l’abitudine alla lettura
  • promuovere la  frequentazione  delle  biblioteche  e   delle librerie  e  la  conoscenza  della  produzione   libraria   italiana,
  • valorizzare e sostenere le buone pratiche di promozione  della lettura  realizzate  da  soggetti  pubblici  e  privati,
  • valorizzare e sostenere la lingua italiana

La Legge n. 15/2020 porta a 3.250.000 euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione prevista per il ricorso al credito d’imposta per le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.

Il credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, comma 319, della legge 205/2017, è in favore degli esercenti attività di vendita al dettaglio di libri in esercizi con codice Ateco principale:

  • 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano


Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate con il Dm 23 aprile 2018.

Il credito d’imposta è concesso per:

  • massimo 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite
  • massimo 10.000 euro per gli altri operatori.

Condizioni per avere l’agevolazione fiscale:

  • sede legale nello Spazio economico europeo
  • essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale;
  • avere sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Vediamo le altre novità della legge.

Sono incentivate le donazioni librarie previste con modifica del testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016,  n. 166 recante: «Disposizioni concernenti la  donazione e  la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a  fini di  solidarieta'  sociale  e  per  la   limitazione   degli sprechi."

La presunzione di cessione di cui all'art. 1 del  regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 novembre 1997, n. 441, è stata prevista anche per i libri e l'art 7 della Legge 15/2020 introduce la seguente modifica. Non opera la presunzione "per le cessione dei libri e dei relativi supporti  integrativi  non  piu' commercializzati  o   non   idonei   alla   commercializzazione   per imperfezioni,  alterazioni,  danni  o  vizi  che  non  ne  modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari"

La legge per la promozione della lettura introduce inoltre le seguenti azioni: 

  • la creazione di un piano nazionale d’azione per la promozione della lettura
  • l’istituzione ogni anno della capitale italiana del libro
  • la creazione della carta della cultura (carta spendibile entro un anno dal rilascio e del valore di 100 euro) per l’acquisto di libri cartacei o digitali
  • l’istituzione di un albo delle librerie

Modificando la legge n 128/2011 si stabilisce inoltre che “la vendita di libri effettuata da chiunque e con qualsiasi modalità” è consentita con:

  • uno sconto sul prezzo di copertina fino al 5%, sconto che può essere elevato fino al 15% per i libri adottati come testi scolastici,
  • gli sconti riguardano anche le vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet,
  • gli sconti non si applicano alle vendite di libri nelle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione, restando esclusa la loro rivendita,
  • è previsto per un solo mese all’anno, tranne il mese di dicembre, che le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri e per ciascun marchio editoriale, uno sconto maggiore rispetto al 15 %suddetto, ma comunque non superiore al 20% del prezzo di copertina. “L'offerta  e'  consentita  nei  soli  mesi  dell'anno,  con stabiliti con decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da  adottare, in sede di prima attuazione, entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  L'offerta non  puo'  riguardare  titoli  pubblicati  nei   sei   mesi precedenti a quello in cui  si  svolge  la  promozione.  E' fatta salva la facolta' dei  venditori  al  dettaglio,  che devono in ogni caso essere informati e messi  in  grado  di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
  • gli sconti con la percentuale massima del 15%, possono essere praticati anche direttamente dai punti di vendita sui libri, in periodi strettamente indicati dalla legge.
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