• Senza categoria

Prestito dei soci: ritenuta anche su interessi non erogati

Con tre ordinanze collegate tra di loro, la Corte di Cassazione è tornata sul tema delle ritenute d'acconto nel caso di finanziamenti dei soci alla società. Nel caso oggetto di disputa, l’agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento dopo aver riscontrato un finanziamento fruttifero di 475.000 euro alla società da parte del socio accomandatario e legale rappresentante, titolare dell’82% del capitale sociale. Il finanziamento era stato effettuato in contanti e con un tasso del 10%. Il contribuente ricorreva alla CTP avverso l’avviso di accertamento, ma la CTR rigettava l’appello ritenendo le movimentazioni sul conto corrente come reddito imponibile indipendentemente dall’attività esercitata dal contribuente stesso e che sugli interessi andasse effettuata la ritenuta.

La Cassazione riconosceva giusto il giudizio di secondo grado e riprendendo la Cassazione civile sez. trib. 16/2/2018  n. 3819 ha precisato che in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la società di capitali, che riceve somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto sugli interessi dovuti, non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla Legge, atteso il carattere normalmente oneroso del mutuo ex art. 1815 del codice civile. Sarà pertanto onere del contribuente dimostrare la mancata percezione di interessi attivi sulle somme concesse.

Le ordinanze in commento n. 20625, 20626 e 20627 sono allegate a questo articolo.

Allegati: