Prima casa non finita: sufficiente la residenza nel Comune

Agevolazione prima casa salva anche nel caso di ritardi nella consegna dell'immobile. Per non perdere i benefici è infatti sufficiente trasferire la residenza, entro il termine di legge di 18 mesi, nel Comune in cui l'immobile è ubicato e non necessariamente nell'abitazione acquistata. A ribadire questo principio è stata la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 1588 del 23 gennaio 2018.

La sentenza muove dal ricorso di due coniugi che avevano acquistato un immobile grazie alle agevolazioni prima casa. L’ufficio con avviso di liquidazione recuperava le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali sul presupposto che la coppia non aveva trasferito, nel termine di diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile.

I coniugi ricorrono in CTR in quanto il ritardo era da ricollegare agli adempimenti necessari al rilascio dell’agibilità da parte del Comune all' impresa costruttrice lottizzante, rilevando l’imprevedibilità dell’evento impeditivo. Ricorre in Cassazione l'Agenzia delle Entrate.

La suprema Corte accoglie il ricorso del Fisco, in base al quale, la causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall’acquisto, al fine della fruibilità dell’agevolazione prima casa, deve consistere in un impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento. Di conseguenza il ritardo nei lavori di costruzione dell’immobile, non integra le caratteristiche della forza maggiore, come delineate dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dell’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.

Nel caso di specie ha errato la Ctr a riconoscere l’esimente della forza maggiore al ritardo nei lavori di costruzione e alle lungaggini burocratiche, non integrando tali situazioni le caratteristiche della forza maggiore, come sopra delineate in base alla giurisprudenza sul tema. Nei medesimi termini, altresì, si è espressa la Cassazione, laddove ha statuito che il rilascio del certificato di agibilità non rileva ai fini dell’agevolazione prima casa, la cui normativa richiede, quale condizione per fruire dei benefici fiscali, il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile e non che l’immobile acquistato venga adibito a propria abitazione.