Professionisti: impegno cumulativo per dichiarazioni e comunicazioni

L’articolo 4-ter, introdotto nel Decreto Crescita in sede di conversione si pone l’obiettivo di semplificare il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, modificando l’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni. Nell’informativa 71 del 5 agosto 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha chiarito che dato che la disciplina non prevede una decorrenza specifica, si ritiene applicabile dalla data di entrata in vigore del decreto cioè il 30 giugno 2019. E’ possibile inoltre integrare i mandati professionali già sottoscritti dal contribuente in epoca precedente al 30 giugno 2019 così da indicare in maniera analitica le dichiarazioni e le comunicazioni oggetto del mandato stesso. 

Tornando alla norma introdotta dal Decreto Crescita, si stabilisce che, per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell’abilitazione.
Si ricorda che precedentemente ai sensi del comma 4, l'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
L’articolo in esame prevede, alla lettera b), la possibilità per il contribuente/sostituto d’imposta di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del rilascio di un unico impegno a trasmettere.
L'impegno cumulativo potrà essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.
L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.