Professionisti: preventivo solo in forma scritta

Il comma 151 della Legge annuale per la concorrenza e il mercato 2017 introduce alcune modifiche in tema di preventivi dei professionisti. In particolare, dopo le novità introdotte all'articolo 9, comma 4, del DL 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.

Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale.

In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.