Redditometro: presunzione di gratuità prevista per l’imposta di registro

Con la sentenza n. 21142 depositata il 19 ottobre dalla Corte di Cassazione, si è affermato il principio che nel redditometro può trovare applicazione a favore del contribuente la presunzione di gratuità prevista nei trasferimenti immobiliari tra parenti ai fini dell’imposta di registro, tale presunzione è applicabile anche per altri tributi e spetta al giudice di merito verificarla in base alle prove fornite.

La decisione ha una certa importanza in quanto spesso capita che vengano stipulati atti a titolo oneroso nonostante si tratti di donazioni tra parenti.
Nella maggior parte dei casi, questo accade per evitare possibili azioni di riduzione in sede di successione del proprietario originario da parte degli eredi, trascurando tuttavia che simili atti, possano avere conseguenze anche ai fini reddituali.

I giudici di legittimità hanno rilevato che, la presunzione relativa di liberalità prevista dall’articolo 26 del Dpr 131/86, ai fini dell’imposta di registro sui trasferimenti tra coniugi o tra parenti in linea retta (se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento sia inferiore alle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito), è applicabile anche agli altri tributi, in tutte le controversie la cui soluzione dipende dalla qualificazione dell'atto come a titolo oneroso o gratuito, per cui il contribuente potrà contestare il maggior reddito determinato sinteticamente, utilizzando tale presunzione, non provando l’esistenza di disponibilità non transitate in dichiarazione, quanto dichiarando che l’incremento patrimoniale non ha comportato trasferimento di denaro.

 

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