Regime di adempimento collaborativo: le risposte dell’Agenzia

Con la circolare del 16 settembre 2016 n. 38, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di attuazione del regime di adempimento collaborativo, il programma che prevede forme costanti e preventive di dialogo con i contribuenti di grandi dimensioni, in modo da pervenire a valutazioni comuni sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Nel documento di prassi, l’Agenzia fornisce le soluzioni interpretative ai quesiti concernenti l’attuazione del nuovo regime, emersi nel corso del convegno “Adempimento collaborativo: nuova frontiera della compliance” organizzato a Roma nelle giornate del 16 e 17 giugno.

In particolare in merito ai soggetti interessati, in fase di prima attuazione, al regime di cooperative compliance possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d’affari superiori ai 10 miliardi di euro. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall’avvio. Nessuna soglia, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimentu.

Si ricorda che l'art. 6 del dlgs 128/2015 (il decreto che ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo) prevede diversi effetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al regime quali:

i) la possibilità di accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo, nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta;

ii) l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa;

iii) l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime;

iv) la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’elenco dei contribuenti che hanno aderito al regime.