Regime forfettario: possono aderire anche i praticanti

Possono aprire partita IVA e accedere al regime forfettario anche coloro che stanno svolgendo pratica professionale. Il duplice chiarimento arriva dall'interrogazione parlamentare del 23 gennaio 2019 e dalle novità introdotte in sede di conversione in Legge del cd. decreto semplificazioni. 

Si ricorda infatti che la lettera d-bis) del comma 57 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha istituito il regime forfettario è stata da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 9, lettera c), della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) che tra l'altro ha alzato a 65.000 euro la soglia entro cui è possibile rimanere nel regime agevolato, indipendentemente dal codice ATECO di riferimento.

Ai sensi della nuova lettera d-bis) non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali

  • sono in corso rapporti di lavoro
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta,
  • o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in
commento. In sede di conversione in legge del decreto semplificazione, è stato chiarito espressamente che sono escluse dalle fattispecie non ammesse al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

Già nell'interrogazione parlamentare 5-01179 del 23 gennaio 2019 era stato chiarito che "qualora siano rispettate le condizioni non vi sono ostacoli all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o un collegio professionale".