Regime premiale studi di settore 2017: requisiti per l’ammissione

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2017. Con il Provvedimento del 31 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate sono stati individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011, che prevede una serie di benefici per chi risulta in linea con le risultanze degli studi stessi, sia per ricavi o compensi sia in relazione a specifici indicatori di coerenza e normalità.

In particolare, per il 2017 sono 155 gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale.  I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, accedono al regime premiale se:

  • la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
  • nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;
  • la congruità e la coerenza sussistono per tutti gli studi di settore applicabili;
  • hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

Come già previsto per l’anno 2016, il regime premiale si applicherà agli studi per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

In alternativa, gli studi che consentiranno l’accesso a tale regime dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Possono accedere al regime premiale i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, che hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati e che risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili. Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi siano soddisfatti i requisiti.

I contribuenti ammessi al premiale possono beneficiare

  • dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi,
  • della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
  • della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto, come ordinariamente previsto).

Attenzione: si ricorda che le istruzioni del modello per la compilazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri “Esercenti attività di impresa” sono state integrate specificando che "come previsto dal DM 24 maggio 2018, per l’applicazione dei parametri i contribuenti esercenti attività di impresa in contabilità semplificata oltre ad indicare, nel relativo modello, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 del TUIR, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (P01, P02, P03, P04) e alle rimanenze finali di magazzino (P05, P06, P07, P08).”.

Infine, si rileva che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale in argomento atteso che, a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre
2018, il comma 931 della Legge di bilancio 2018 (L.205/2017) ha previsto l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Condizioni per accedere al regime premiale

almeno 4 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura.

almeno 3 diverse tipologie tra:

  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura

​e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

 

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