Regolarizzazioni violazioni formali: ecco come fare

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) ha introdotto la cd. sanatoria degli errori formali. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 62274 del 15 marzo 2019 contiene la disciplina attuativa. In generale possono essere regolarizzate per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Infatti, le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle:

  • per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative,
  • commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Attenzione va prestata al fatto che la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, sia con riferimento alle violazioni inerenti all’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno  solare in cui sono state commesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

CONDIZIONI SANATORIA ERRORI FORMALI
Versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta che si intende regolarizzare 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Rimozione irregolarità entro il 2 marzo 2020

 

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