Rent to buy: sfratto per l’inquilino che non paga le rate concordate

Il rent to buy é una tipologia contrattuale con cui il proprietario con­segna subito l’immobile al conduttore, il quale gli corrisponde un canone periodico per un tempo prestabilito. Il canone è composto da due parti::

  • la disponibilità dell'immobile,
  • acconto nel caso in cui il contratto termini con una vendita.

Terminata la durata del contratto, infatti, il conduttore ha la possibilità di scegliere se acquistare o meno l’immobile. Se acquista deve versare la differenza al concedente, diversamente gli verrà restituita la somma della parte di canone corrispondente all'acconto.

Questa tipologia contrattuale è stata introdotta nel no­stro ordinamento nel 2014 dal Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014) ed ha subito modifiche nel 2016 con il D.L. 59/2016 Salva Banche.

In particolare il D.L 59/2016 prevede la possibilità per il proprietario dell'immobile di avvalersi del procedimento di convalida di sfratto nei casi in cui l'inquilino sia moroso.

In generale, nel contratto di rent to buy l'inquilino è considerato inadempiente se:

  • non corrisponde un numero minimo di canoni stabiliti nel contratto tra le parti;
  • l'importo del mancato pagamento sia maggiore a 1/20 dell'importo complessivo dovuto.

In queste ipotesi il contratto si considera risolto di diritto, l'immobile deve essere immediatamente restituito al proprietario; e il concedente può trattenere interamente i canoni corrisposti dall'inquilino a titolo di indennità. Nel caso di grave inadempimento, è possibile avviare la procedura di sfratto.