Riforma del fallimento 2017: semplificazioni per il sovraindebitamento

Con il voto favorevole del 11 ottobre 2017, il Senato ha dato il via, mediante delega, al lavoro del Governo volto a riformare la disciplina che riguarda la gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cd. disciplina del fallimento.
Anche la questione del sovraindebitamento è oggetto della legge delega per una necessaria riforma. Ricordiamo che il concetto di sovraindebitamento richiama la situazione nella quale il soggetto debitore viene a trovarsi, a causa della netta differenza (negativa) di valore tra quelle che sono le obbligazioni assunte e il patrimonio di cui lo stesso può disporre.
Il legislatore ha dedicato un intero articolo del DDL 2681 alla materia, ossia l’art.9. La norma in questione detta principi e criteri direttivi che il Governo sarà tenuto a prendere in considerazione, in sede di revisione della disciplina della composizione delle crisi, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, il Governo dovrà, nell'esercizio della delega, prevedere che in relazione alla disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento:

  • le procedure siano rese applicabili anche ai soci illimitatamente responsabili;
  • sia assicurato il coordinamento delle procedure riguardanti più membri della stessa famiglia;
  • siano disciplinate procedure che consentano la prosecuzione delle attività che erano precedentemente svolte dal debitore ovvero la loro eventuale liquidazione;
  • sia consentito al debitore (meritevole) di accedere all'esdebitazione anche quando lo stesso non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, anche futura. Tale beneficio sarà concesso al debitore una sola volta; fermo restando carico dello stesso l'obbligo di pagamento dei debiti se, entro 4 anni, sopravvengono utilità;
  • sia precluso l’accesso alle procedure, a coloro che abbiano goduto del beneficio dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda; a chi ne abbia beneficiato per due volte e nei casi di frode accertata in danno dei creditori;
  • sia consentito anche alle persone giuridiche di beneficiare dell'esdebitazione con modalità e procedure semplificate, escludendo i casi in cui sia accertata la sussistenza di frode, volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • il piano del debitore-consumatore possa prevedere la ristrutturazione del debito, che lo stesso ha contratto, mediante la stipula di contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
  • l'organismo di composizione della crisi, nella propria relazione, accerti che al momento dell'erogazione del contratto di finanziamento, al debitore sia stato garantito un margine, tale da assicurare un dignitoso tenore di vita;
  • siano introdotte misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo (revocabili su istanza dei creditori o d'ufficio in caso di atti di frode);
  • sia riconosciuta l'apertura, per iniziativa dei creditori o del PM, delle soluzioni liquidatorie, se pur in pendenza di procedure esecutive individuali;
  • sia predisposto un apparato sanzionatorio da applicarsi ai creditori che abbiano colpevolmente contribuito ad aggravare la situazione di indebitamento;
  • sia consentito sia ai creditori che al PM, di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria, in caso di frode o inadempimento del debitore.