Rimborso voucher: le ultime istruzioni INPS

Con il messaggio n. 4405 del 7.11.2017 l'INPS è intervenuto a chiarire  ulteriormente le modalita per le domande di rimborso di versamenti  per voucher lavoro accessorio telematici, effettuati in data successiva all’entrata in vigore del Decreto legge che ha abrogato i voucher ( 17 marzo 2017).
  
Facendo riferimento al precedente messaggio Hermes n. 1652/2017  si ribadisce che  i committenti  interessati possono presentare domanda di rimborso presso le Sedi territoriali competenti,   utilizzando il modello SC52, il quale dovrà essere protocollato ad opera della struttura territoriale che l’ha ricevuto e che inoltrerà copia alla direzione centrale Entrate e recupero crediti . Solamente la Sede che ha preso in carico l’istanza potrà effettuare la liquidazione, 

Per procedere al rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.


I committenti devono, inoltre, allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24, per i quali l'ìallegazione del documento  è meramente facoltativa.

Va ricordato che per i voucher lavoro accessorio acquistati prima della data di abrogazione ,  l'utilizzo è ancora possibile con le vecchie modalità, entro il 31.12 2017.