Rinviata al 1° gennaio 2021 la precompilata IVA

L’art 142 del Decreto Rilancio rinvia alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, rispetto all’originario termine di partenza delle operazioni dal 1° luglio 2020, l’avvio della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate delle bozze:

  • dei registri IVA,
  • delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

messi a disposizione del contribuente in apposita sezione on line del sito della agenzia stessa.

La messa a disposizione delle bozze della dichiarazione annuale IVA era invece già prevista a partire delle operazioni effettuate dal 2021 per cui rispetto alla precedente norma non vi è un cambiamento di termini.

Di fatto il Decreto va a rendere uniformi i termini per l’avvio di tutte le bozze IVA a far data dal 1° gennaio 2021

Per i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, le bozze messe a disposizione sono realizzate attingendo direttamente dai dati in possesso dell’amministrazione finanziaria grazie:

  • alle operazioni transfrontaliere,
  • alla fatturazione elettronica
  • ai corrispettivi acquisiti telematicamente

La proroga dell'avvio della precompilata ha comunque carattere sperimentale e stando alla relazione illustrativa al Decreto è dovuta a vari fattori, il primo dei quali l’emergenza sanitaria da covid 19 che a cascata ha generato ritardi nella applicazione del nuovo tracciato della fattura elettronica dal quale l'agenzia attinge per i dati da inserire nelle bozze.

Il contribuente, stando a quanto riporta la scheda esplicativa all’art 142 del Decreto Rilancio, potrà, una volta attivato il servizio di precompilata on line, apportare alle bozze le modifiche relative a informazioni connesse al proprio profilo soggettivo con dati in suo possesso ma non ancora in possesso della amministrazione finanziaria.

Occorre precisare che il Decreto Rilancio sostituisce il comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 riscrivendolo e sopprime il comma 1 bis che prevedeva già una diversa scansione temporale tra registri e liquidazioni periodiche rispetto alla dichiarazione annuale prevedendo con l'art 142 la partenza di questa procedura sperimentale riguardante tutti i registri, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA nell’unico termine delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021