Scambio dati finanziari: entro il 20 giugno l’invio della comunicazione

Più tempo per gli operatori finanziari tenuti all'invio della Comunicazione delle informazioni finanziarie relative all’anno 2017, in attuazione della normativa CRS e della direttiva DAC2 sullo scambio automatico, la prima diretta ai Paesi Ocse, la seconda per gli Stati membri dell’Unione europea.

In particolare, per tenere conto degli aggiornamenti della rete di accordi internazionali rilevanti ai fini dello scambio di informazioni sui conti finanziari, il termine per l’invio delle informazioni relative all’anno 2017 viene così fissato al 20 giugno 2018 (Provvedimento comunicazioni CRS/DAC2 del 24.04.2018 n. 87316).

Inoltre, viene previsto un maggiore intervallo temporale (30 giorni anziché 15) per effettuare integrazioni o correzioni, gli operatori, potranno così inviare, nei 30 giorni successivi, una comunicazione correttiva e/o di annullamento di dati già inviati, all’interno della quale saranno indicati i singoli elementi da correggere e/o da annullare.

Ricordiamo che la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 nonché gli accordi sottoscritti in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE del 1988, come modificata dal Protocollo del 2010, ovvero delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione (c.d. “Common Reporting Standard” o “CRS”) al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.

Al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.

Soggetti interessati all'invio dei dati

I soggetti tenuti alla comunicazione e interessati dalla proroga sono le istituzioni finanziarie individuate dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, ovvero:

  1. le banche;
  2. le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF);
  3. la societa' Poste italiane SPA, limitatamente all'attivita' svolta dal patrimonio separato BancoPosta;
  4. le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
  5. le societa' di gestione del risparmio (SGR);
  6. le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche' le holding di tali imprese;
  7. gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
  8. le societa' fiduciarie di cui all'art. 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
  9. gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  10. le societa' veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
  11. i trust
  12. gli emittenti di carte di credito;
  13. le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le stesse attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

I soggetti di cui sopra dovranno inviare le seguenti informazioni:

  1. il codice fiscale della Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
  2. le informazioni relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste;
  3. il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b).

Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui articolo 2 del Decreto non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l’anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata dai soggetti di cui al punto 1 nella forma di “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.