Servizio civile regionale: il reddito è imponibile

Nella risposta all'interpello n. 82 del 19 novembre 2018 l'Agenzia ha dato parere negativo ad una richiesta concernente l'esenzione fiscale sul compenso per un servizio civile regionale.  Nell'interpello  una  contribuente chiedeva se poteva considerare ancora a carico la figlia , titolare di  un contratto di leva civica volontaria regionale  di 12 mesi stipulato con un’Associazione di comuni per la quale aveva ricevuto Certificazione unica per il 2017 pari a 3.036,60 euro.

Veniva specificato in particolare se tale compenso poteva essere considerato reddito esente , parificandolo agli assegni  degli operatori in servizio civile universale, che godono dell'agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 3, del Dlgs 40/2017.

Come detto l'Agenzia non concorda con quanto suggerito nell'interpello  in quanto l'esenzione fiscale citata deriva dalla Riforma del Terzo settore e dal  successivo  Dlgs 40/2017    che  hanno creato un istituto  del tutto nuovo, il Servizio  civile universale, dipendente direttamente dalla presidenza del Consiglio.

Il decreto contiene un articolo  che consente comunque alle Regioni  di istituire, in autonomia,  servizi civili regionali con finalità proprie e non assimilabili al servizio civile universale.

Inoltre il contratto sottoposto all'attenzione dell'Agenzia specifica chiaramente   che  il rapporto in questione si inquadrava come collaborazione coordinata con reddito assimilabile a quello dipendente.

L'Agenzia delle Entrate afferma quindi che,  dati i  profili giuridici sostanzialmente diversi delle due prestazioni volontarie,  il trattamento fiscale è diverso e non consente l'estensione dell'esenzione riconosciuta dall’articolo 16 del Dlgs 40/2017 ; viene ricordato in proposito un parere conforme della  Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale  (prot. n. 102361  del 21/05/2018) . 

La conclusione è che la Certificazione Unica per il 2017 risulta corretta e che  il reddito indicato, superiore alla soglia massima prevista per legge (2840,51 euro),  non consente di considerare la figlia come fiscalmente a carico del genitore per il 2017.

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