Sicurezza sul lavoro: definite le regole di funzionamento del SINP

Entrerà in vigore dal 12 ottobre il decreto del Ministero del lavoro del 25 maggio 2016 n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre, contenente le regole per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) (istituito dall'art. 8 del Dlgs 81/2008).
Il Sistema sarà operativo sull’infrastruttura informatica dell’INAIL e resa disponibile per ciascun ente.

Il SINP, che si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti, conterrà informazioni relative ad infortuni, malattie, attività di prevenzione e di vigilanza in tema di salute e sicurezza, in particolare il decreto definisce:

a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilita' nell'ambito del SINP.

I dati raccolti nel SINP riguardano in particolare:

– il quadro produttivo e occupazionale, considerando i settori produttivi, le dimensioni, la consistenza e qualificazione delle imprese e le dinamiche occupazionali;
– il quadro dei rischi, che deriva dalla elaborazione di dati personali e giudiziari di lavoratori;
– il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
– il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
– il quadro degli interventi di vigilanza, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive;
– il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore.

Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da:

  • due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • un rappresentante del Ministero della salute;
  • un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
  • un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • un rappresentante del Ministero della difesa;
  • un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • due rappresentanti dell'INAIL;
  • sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto concerne il monitoraggio della produzione e della qualità dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole adottate dall'INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.

Il Sinp renderà disponibili agli enti fruitori, elencati nell’allegato E, gli strumenti di accesso e di analisi dei dati ritenuti adeguati nel rispetto della privacy. Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati devono in ogni caso consentire la conoscenza necessaria alle finalità relative alla programmazione, orientamento e pianificazione, con particolare riguardo al quadro produttivo, a quello dei rischi, della salute e sicurezza dei lavoratori.

Allegati: