Sisma: i versamenti contributivi riprendono il 31 maggio

Con il Messaggio INPS n. 2078 2018 l'Istituto ricorda la ripresa dei versamenti dei contributi nei territori colpiti dai sismi del 206 e 2017 in cui erano stati sospesi 
(articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016) . La scadenza è fissata per il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione. 

Il documento rimanda per le modalità  di versamento in un unica soluzione al precedente messaggio n. 895 del  27/02/2018.

Per quanto riguarda invece la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione – sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi – sono previste  fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, previa presentazione di apposita  comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, da inoltrarsi entro il 31 maggio 2018, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica,  direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle seguenti gestioni:

Datori di lavoro con dipendenti;
Artigiani e Commercianti;
Gestione separata committenti;
Gestione separata lavoratori autonomi (liberi professionisti);
Aziende agricole;
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
Datori di  lavoro domestico;
Gestione pubblica – per la sola tipologia di aziende con natura giuridica privata con dipendenti.
In presenza di uno stesso codice fiscale, con  posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.

L’accesso al format della comunicazione è raggiungibile dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

Il versamento delle rate successive alla prima (che deve essere versata entro il 31/05/2018) dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà  la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per il recupero