Società semplici di investimento-SIS. Novità nel Decreto Crescita

Molte le novità contenute nel Decreto Crescita, di cui si continua ad attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nonostante l'approvazione nel Consiglio dei Ministri del 4 aprile. L’articolo 28 del decreto in commento introduce una nuova tipologia di società, la SIS: società di investimento semplice che sarà

  • costituita in forma di società per azioni
  • con capitale fino ad euro 25.000.000,00 raccolto presso investitori professionali e/o business angel, mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi,
  • con sede legale e direzione generale in Italia,
  • gestita da uno o più soggetti in possesso del requisito di onorabilità
  • avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMl non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività.

In particolare, al TUF (D. Lgs 58/98) è inserito al Capo IV “SOCIETÀ' DI INVESTIMENTO SEMPLICE” il seguente articolo:

Art. 50-sexies. (Disciplina delle società di investimento semplice)

1. I soci fondatori di una o più società di investimento semplice di cui all'articolo 1, comma l, lettera i­ quater), con capitale complessivo di euro 25.000.000,00 ed i soggetti a questi legati da un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possono procedere alla costituzione di una o più società di investimento semplice, nel rispetto del limite complessivo di euro 25.000.000,00, successivamente alla data di deliberazione che approva la messa in liquidazione di una o più delle predette società di investimento semplice.
2. Le società di investimento semplice non possono emettere obbligazioni.
3. Alle società di investimento semplice non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo , 2353 e gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.