Soggetti non residenti e fatturazione elettronica: chiarimenti dalle Entrate

Ancora chiarimenti sulla fatturazione elettronica sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 67 del 26 febbraio 2019 e qui allegata. Tra FAQ pubblicate sul sito istituzionale, altre sul portale "Fatture e corrispettivi",  altre nei documenti di prassi e altre date in occasioni di forum e incontri, le delucidazioni da parte dell'amministrazioni non mancano ma sarebbe necessaria una circolare riepilogativa di quanto specificato.

In ogni caso, entrando nel merito dell'interpello, l’istante, con sede legale all'estero, avente lo status di soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale,  ha chiesto chiarimenti dopo l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come il 2018 abbia recato, in tema di fatturazione, una serie di novità, avviate dalla legge di bilancio 2018  proseguite in una molteplicità di interventi normativi – il più importante dei quali è il dcollegato fiscale alla stabilità 2019 e concluse, finora, con la finanziaria 2019.
In particolare, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori IVA.
Tanto premesso, con riferimento all’ambito di applicazione delle norme sulla fatturazione elettronica, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Inoltre,  un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di In erscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato. In generale, infatti, il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione IVA, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.

Infine, come già chiarito in più sedi,  i destinatari dell’obbligo di presentazione dell’esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

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