Spese incrementative valore beni ammortizzabili: rettifiche detrazione IVA

Con riguardo alle spese di migliorie per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili di terzi, in caso di retrocessione dell’usufrutto, è corretta la rettifica della detrazione dell’Iva in quanto si tratta, infatti, di spese che vanno considerate relative a beni ammortizzabili. E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 131/2019 qui allegata.

In particolare, nel documento di prassi in commento, l'istante ha chiesto se le spese di migliorie sui beni di terzi debbano essere considerate oneri pluriennali e più precisamente “spese relative a più esercizi” di cui all’articolo 108, comma 3, del TUIR, con la conseguente esclusione dall’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione IVA soltanto “per i beni immateriali".

L'Agenzia nel rispondere ha ricordato che per quanto riguarda la nascita di un eventuale obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA, l’articolo 185, paragrafo 1, dalla Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE stabilisce la regola secondo la quale tale rettifica deve essere operata in particolare quando, “successivamente alla dichiarazione dell’IVA, sono intervenuti dei mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione”.  A tal fine, l’articolo 187 della direttiva IVA individua un periodo minimo di cinque anni per la rettifica della detrazione che, per i beni d’investimento, può essere prolungato dagli Stati membri fino a venti anni. L'articolo 19-bis2 del Testo Unico IVA (DPR 633/72) prevede la rettifica (in aumento o in diminuzione) della detrazione inizialmente operata:

  • per i beni non ammortizzabili e i servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi (comma 1);
  • per i beni ammortizzabili, in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (comma 2).

Con particolare riguardo ai beni immobili, i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. La rettifica della detrazione riguarda i fabbricati o porzioni di fabbricati acquistati ovvero oggetto di un diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto) che consentono al titolare di tale diritto di disporre del bene, di fatto, come se ne fosse il proprietario.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate è corretto che ALFA abbia effettuato la rettifica della detrazione relativa all’IVA assolta per le spese di migliorie aventi carattere di “manutenzione straordinaria”. Si tratta, infatti, di spese che, ai fini della disciplina della rettifica della detrazione in esame, devono considerarsi relative a beni ammortizzabili della ALFA e, come tali, sono soggette alla medesima disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui incrementano il valore. Per tali spese, correttamente ALFA ha considerato il “dies a quo” del periodo decennale di osservazione fiscale coincidente con quello dell’ultimazione della manutenzione straordinaria del bene immobile. 

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