Stagionali Confcommercio: accordo per Milano

Lo scorso 6 novembre 2019 è stato sottoscritto da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, e le organizzazioni sindacali  Filcams-Cgil Milano, Fisascat-Cisl Milano Metropoli e Uiltucs Lombardia,   l’accordo territoriale “Milano Città Turistica” ,  in attuazione dell'articolo 75  del CCNL Terziario distribuzione servizi sui contratti a tempo determinato , recentemente modificati dal dl 87 2018 (DL Dignità).

L’intesa è usufruibile dalle imprese del commercio associate a Confcommercio Milano che applicano  il Contratto  collettivo nazionale citato  e che versano la contribuzione all’Ente Bilaterale Ebiter Milano. In particolare prevede che  sono interessati i  datori di lavoro  che svolgano le attività con CSC sotto individuati:

  • Attività C.S.C.
  • Attività commerciali 701xx – 702xx – 70301
  • Attività di musei, gestione di luoghi e monumenti storici 20101 – 30101 – 70706
  • Gestione di parcheggi e autorimesse 70401
  • Organizzazione di convegni 70708
  • Attività di noleggio autoveicoli 70708,

i quali potranno assumere lavoratori a tempo determinato nei picchi di stagionalità, ovvero:

  • dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio (shopping delle festività natalizie e saldi),
  • dalla domenica precedente a quella successiva la Pasqua,
  • dal 1° giugno al 30 settembre (saldi estivi, afflusso di turisti).

Inoltre le imprese potranno inoltre assumere lavoratori a tempo determinato anche per la partecipazione a fiere ed eventi che si svolgeranno nelle aree di Fieramilanocity e di Rho – Pero.

Ai lavoratori assunti a tempo determinato si applica la specifica disciplina della stagionalità  contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 riguardante:
• la durata del contratto a tempo determinato (articolo 19, comma 2);
• il numero complessivo dei contratti a termine rispetto ai contratti a tempo indeterminato (articolo 23, comma 2, lett. c));
• gli intervalli temporali previsti per le riassunzioni c.d. stop & go (articolo 21, comma 2);
• le causali delle proroghe e dei rinnovi (articolo 21, comma 01).
I contratti a tempo determinato stipulati, anche per sommatoria, ai sensi dell’Accordo Territoriale  non potranno avere una durata complessiva superiore a 36 mesi (1 mese = 30 gg).
I lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, punto 1. dell’Accordo non potranno essere  trasferiti in unità operative ubicate al di fuori del Comune di Milano.

Il vicepresidente di Confcommercio Milano , Bellini,   ha sottolineato che “L’accordo firmato con i Sindacati va nella direzione di una Milano più attrattiva e permette ai datori di lavoro di gestire i picchi dell’attività lavorativa rispondendo concretamente alle esigenze di flessibilità delle imprese associate  e  di incrementare l’occupazione di qualità, valorizzando le competenze, la professionalità e l’esperienza già acquisita dai lavoratori”.  Ha anche ricordato che sia i dati dei flussi turistici tradizionali  ,  (oltre un milione di visitatori a settembre con un + 17% rispetto allo stesso mese del 2018) , sia  di   a manifestazioni ed eventi culturali , sono in continua crescita . Inoltre sarà uno strumento contrattuale indispensabile per affrontare la sfida delle Olimpiadi invernali 2026.

I datori di lavoro che intendono aderire all’Accordo Territoriale devono presentare a Ebiter Milano specifica richiesta di adesione, utilizzando il modello di cui all’allegato 1- parte integrante dell’AT- pubblicato sul sito internet di Ebiter Milano (www.ebitermilano.it) da compilare telematicamente e trasmettere   esclusivamente tramite   PEC aziendale all’indirizzo [email protected], allegando le certificazioni richieste.

Sulla  base  delle dichiarazioni  rese,Ebiter  Milano  trasmetterà al  datore  di  lavoro una ricevuta  di conformità che avrà validità di 1 mese a decorrere dalla data del suo rilascio. Entro tale termine il datore di lavoro dovrà effettuare  le assunzioni.

 

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