Stipendio tracciabile: DDL in Senato

Le stipendio dovrà essere pagato solo con mezzi tracciabili. La proposta di legge, firmata dall'on. Di  Salvo è stata approvata  alla Camera  ed è passato il 1 dicembre  all'esame del Senato. Il disegno di legge è stato approvato alla Camera con larga maggioranza.

Il documento nello specifico prevede: "l'obbligo per i datori di lavoro e committenti di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi". Obiettivo della proposta di legge, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, "sotto il ricatto del licenziamento o della non  assunzione […], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare […] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare".

La proposta di legge in esame, in più parti modificata nel corso dell'esame in sede referente in XI Commissione, si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo.
La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1):

  • bonifico sul conto corrente indicato dal lavoratore;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende comprovato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un  familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2).
Per rapporto di lavoro si intendono (comma 3):

  • tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (articolo 2094 c.c.), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del  rapporto;
  • i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • I contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci (ai sensi della L.142/2001);

Inoltre si  specifica che "La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4)".