Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03

La Legge n. 14 di conversione del DL Milleproroghe pubblicata in GU n 49 del 27 febbraio, conferma le novità sul mini stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023 per gli enti diversi da quelli statali. 

In particolare, questi enti avranno due mesi in più, ossia fino al 31 marzo per decidere se avvalersi della definizione agevolata oppure no. 

Inoltre si è aggiunta la possibile adesione per azzeramento totale degli affidamenti.

Ricordiamo che nella prima versione dello stralcio gli enti diversi da quelli statali, con delibera adottata entro il 31 gennaio, potevano decidere di disapplicare completamente la previsione dello stralcio loro spettante su sanzioni e interessi, conservando per intero l’importo ancora a ruolo. 

Pertanto si consente ai soli enti che non abbiamo già deliberato entro fine gennaio, di decidere entro la fine di marzo.

Inoltre, oltre alla decisione di completa disapplicazione della norma sullo stralcio dei mini ruoli, è ammessa anche la scelta opposta, ossia con la novità tali enti avranno la possibilità di recepire l’annullamento completo dei debiti così come accade per gli enti statali.

Nel dettaglio viene esteso il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all’annullamento automatico dei carichi fino a mille euro (cd. saldo e stralcio) per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati). 

In sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):

  • se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;
  • in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.

Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege, ovvero di disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31 marzo 2023 per l’adozione di provvedimenti in tal senso), ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente, entro il medesimo termine del 31 marzo 2023.

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