Testamento e biotestamento: le nuove facilitazioni

Con riguardo al testamento si rende noto che, a  partire dall’8 febbraio 2020, data di entrata in vigore del decreto del ministero della giustizia n. 170 del 20 settembre 2019, sarà possibile chiedere l’iscrizione telematica del proprio testamento nell’apposito registro generale.

Il nuovo decreto contiene il regolamento volto a disciplinare le modalità di iscrizione in via telematica dei testamenti nell’apposito registro generale, su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile (come previsto dall’art. 5-bis, legge 307/1981 e modificato dalla legge 246/2005).

In tal modo, gli atti di ultima volontà saranno recepiti e conservati in maniera più tempestiva ed efficace. Si attende soltanto il provvedimento del direttore generale dell’ufficio centrale degli archivi notarili (da emanare nei prossimi sei mesi) che specifichi le modalità tecniche e informatiche per la trasmissione delle richieste.

Anche in materia di biotestamento si segnalano importanti novità.

Con l’arrivo della banca dati nazionale dei testamenti biologici è reso più facile l’accesso alla volontà del paziente (in termini di consenso o rifiuto) con riguardo ai trattamenti sanitari che potrebbero venirgli sottoposti nel momento in cui non abbia la capacità di autodeterminarsi.

La banca dati nazionale dovrà conservare tutte le «Dat» (dichiarazioni anticipate di trattamento) degli italiani e non (sono compresi anche i non iscritti al ssn) e renderle accessibili a chi ne ha diritto.

Alla banca dati nazionale potrà accedere il medico che ha in cura il paziente, se non è in grado di autodeterminarsi, o il suo fiduciario nel caso sia stato nominato.

Si ricorda che la legge sul testamento biologico è entrata in vigore il 31 gennaio del 2018 e il decreto istitutivo della banca dati nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento, tanto atteso, è stato firmato dal ministro della salute Roberto Speranza solo lo scorso dicembre (cfr.  Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 stabilendo così le modalità di registrazione delle "dat" nella banca dati.

Per quanto riguarda la vera e propria costituzione della banca dati e cioè la creazione di un registro nazionale dove conservare le dichiarazioni depositate dai cittadini (all’anagrafe del Comune di residenza oppure presso un notaio di fiducia), si annuncia che la stessa sarà operativa a partire dal mese di febbraio 2020.

In questo modo medici e ospedali potranno facilmente accedere alle disposizioni circa la volontà dei pazienti, senza che queste restino prive di attuazione.

Si ricorda inoltre che, nella banca dati di nuova creazione, confluiranno anche le "dat" già rese in passato. A tal fine, i Comuni, le Regioni, i Notai e i capi degli uffici consolari all’estero, quali destinatari delle dichiarazioni, sono tenuti ad inviarle al ministero della salute entro il 30 luglio 2020 (avendo a disposizione 180 giorni a partire dal 1° febbraio, data di entrata in vigore del regolamento del ministero).

Il 30 aprile 2020 è invece previsto come termine per la trasmissione al ministero dell’elenco dei soggetti che hanno già espresso "dat".

Da ultimo si evidenzia che le "dat" sono soggette a modifica o revoca  in qualsiasi momento e che la banca dati nazionale è tenuta a prendere nota delle volontà successivamente rese dal disponente.