TFR in busta paga: stop dal 1 luglio

Dal 1° luglio prossimo termina la sperimentazione del cd. TFR in busta paga, Qu.I.R. (Quota integrativa della retribuzione). La misura, istituita nel 2015, riguardava i lavoratori del settore privato ( non domestico né agrario)  e permetteva l'erogazione mensile, con la retribuzione, della quota  di maturazione del trattamento di fine rapporto, al netto della quota dello 0,50% destinanta al Fondo di Garanzia INPS. Restavano esclusi anche i dipendenti che inpegnavano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento con istituti di credito. La Quir è imponibile ai fini fiscali ma non della contribuzione previdenziale. 

CONSEGUENZE PER I LAVORATORI

Pochi nel complesso i lavoratori che hanno effettuato questa scelta dal 2015 ad oggi.  Per loro dal  1° luglio 2018 dunque le  buste paga scendono  a livello ordinario con  l'importo del TFR che torna ad essere accantonato ( o versato al Fondo di Tesoreria) e soggetto a tassazione separata in caso di liquidazione o anticipazione.

Per chi aveva in precedenza aderito a forme di previdenza integrativa riprenderanno i versamenti che il meccanismo del Quir aveva sospeso. Non è necessario  per i lavoratori fare alcuna richiesta in questo senso.

Per DATORI DI LAVORO si torna a gestire  la disponibilità finanziaria:

  1. delle quote del TFR
  2. dei versamenti delle quote al Fondo di Garanzia INPS

1- 
Dal 1 luglio i datori di lavoro devono tornare ad operare secondo le scelte precedentemente effettuate dal lavoratore. Le opzioni sono le seguenti :
– versamento del  TFR alla previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento oppure al FONDINPS ( l'opzione è automatica se entro sei mesi dalla assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta ;
–  versamento del TFR a una forma di previdenza complementare  scelta dal lavoratore , in questo caso la  quota di contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito complessivo  fino a  5.164,57 euro;
–  mantenimento del  TFR d presso l'azienda d nel caso quest'ultima abbia meno di 50 dipendenti.


2- 

Nelle imprese piu di 50  dipendenti  dovranno essere ripresi anche  i versamenti al Fondo di Tesoreria Inps. Il requisito dimensionale dell'azienda va definito :
a) per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 con riferimento all'anno 2006
b) per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi con riferimento all'anno solare di inizio attività.
 

Nel caso particoalre di piccole e medie imprese che abbiano goduto di agevolazioni per finanziamenti  legate al  Qu.I.R.  la disponibilità creditizia utilizzata per la erogazione della Qu.I.R.con i relativi interessi  dovrà essere  rimborsata dai datore di lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018, salvo i casi di estinzione anticipata o interruzione del finanziamento.

Le misure compensative previste per i datori di lavoro che erogavano la Qu.I.R. si azzerano e dovranno essere escluse dalle modalità di calcolo delle retribuzioni dei programmi informativi :

  •  l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (0,20% della retribuzione imponibile per la generalità dei lavoratori subordinati, 0,40% per i dirigenti industriali) per chi utilizzava finanziamenti agevolari .
  •  esonero nella percentuale massima dello 0,28%  sempre al Fondo (ex art. 8 del D.L. n. 203/2005) per chi non usufruiva di finanziamenti .