Trasporto e mensa per i dipendenti: attenzione all’invio dei corrispettivi

Dal 1° luglio 2019 scatterà l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi per tutti i soggetti con reddito maggiore di 400.000 euro, con alcune eccezioni. Un caso dubbio è stato quello sollevato da una società che fornisce ai propri dipendenti

  • il servizio mensa, avvalendosi di imprese esterne dalle quali riceve regolare fattura,.
  • il servizio di trasporto da due punti di ritrovo sino al luogo di lavoro, avvalendosi di una impresa di trasporto cui appalta il servizio e dalla quale riceve regolari fatture mensili in relazione ai giorni di servizio e al costo della tratta percorsa.

In pratica l'istante si fa carico dell’intero costo del servizio addebitato ed imputa a ciascuno dei dipendenti che ne usufruiscono un importo mensile forfettario. Come influisce l'entrata in vigore del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi in questi casi?

Nella Risposta 159 dell'Agenzia delle Entrate di lunedì 27 maggio 2019 per prima cosa è stato ribadito che le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA devono essere certificate:

a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero);
b) salvo esonero, «mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale sino al 31 dicembre 2019, ovvero al 30 giugno 2019 laddove il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400.000 euro; anche successivamente, qualora si rientri nelle ipotesi individuate nel richiamato d.m. 10 maggio 2019;
c) salvo esonero tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, dal 1° luglio questa  forma di certificazione è obbligatoria, nei limiti appena visti, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Pertanto, nel caso di specie, per il 2019, sia il servizio mensa offerto ai dipendenti – quantitativamente marginale e comunque rientrante nella previsione dell’articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 696 del 1996 – sia quello di trasporto (marginale, in base all’articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. 10 maggio 2019, rispetto alle operazioni da documentare con fattura ai sensi dell’articolo 21 del decreto IVA) non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

Attenzione però, nell’attuale quadro normativo, la marginalità consente di escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi solo fino al 31 dicembre 2019. Pertanto dopo tale date il servizio di trasporto entrerà nell'obblgio di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Servizio mensa Esonero
Servizio trasporto Esonero fino al 31.12.2019

 

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