Trattamento fine mandato amministratori: norma di comportamento

Con la norma di comportamento n. 201, l’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ha indicato il corretto inquadramento del TFM. La massima del documento è che “La remissione del trattamento di fine mandato effettuata alla società dall’amministratore è assimilabile alla percezione dell’indennità solo nel caso in cui la corrispondente rinuncia al credito vantato gli attribuisca un vantaggio economico. In assenza di tale vantaggio, la remissione non comporta in capo all’amministratore il realizzo di alcun reddito imponibile. “
Il compenso percepito dall’amministratore a titolo di trattamento di fine mandato è qualificato in linea generale come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente dall’art. 50, comma 1, lett. c) bis del TUIR con tassazione in base al principio “di cassa”. 

Attenzione va prestata al fatto che il presupposto impositivo si realizza anche quando, pur in assenza dell’incasso monetario,

  • la rinuncia al credito vantato dall’amministratore sia indirettamente collegata a una controprestazione di qualsiasi natura (in forma di beni o servizi differenti dal denaro),
  • quando il credito stesso sia utilizzato per estinguere obbligazioni facenti capo all’amministratore.