Vending machine SI all’ Iperammortamento

Con la Circolare del 23 maggio 2018, n. 177355, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno dettare ulteriori istruzioni applicative sulla disciplina dell’Iperammortamento. Tali istruzioni rappresentano un’integrazione delle “linee guida tecniche” contenute nella Parte Terza della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo economico n. 4 del 30 marzo 2017 e dei chiarimenti successivamente forniti sotto forma di risposte a “Quesiti Profili Tecnologici Iper e Super Ammortamento” in data 19 maggio e 12 luglio 2017.
Nella circolare viene subito esplicitato che i chiarimenti oggetto della stessa devono considerarsi valevoli anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa e quindi per l’esercizio 2017.

Di conseguenza, qualora vi siano beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 per i quali, in via prudenziale, l’impresa abbia preferito non applicare l’agevolazione, grazie ai chiarimenti forniti dal MISE sarà possibile recuperare la quota di Iperammortamento relativa al 2017 nel modello Redditi 2018. Restano fermi, ovviamente, i termini previsti per poter usufruire dell’agevolazione e le condizioni inerenti la perizia giurata o l’attestato di conformità o la dichiarazione del legale rappresentante.
La circolare chiarisce che indipendentemente dal settore economico di appartenenza dell’impresa e dal prodotto finale delle attività aziendali, la possibilità di fruire fiscalmente della maggiorazione (del 150%) delle quote di ammortamento ha come condizione che i beni materiali (o immateriali) oggetto d’investimento siano riconducibili a una delle voci contemplate nell’allegato A (o nell’allegato B) della legge n. 232 del 2016 e soddisfino il requisito dell’interconnessione.
Nel caso delle vending machine il MISE afferma che possono essere considerate a tutti gli effetti “negozi automatici”, essendo in grado di provvedere autonomamente (e automaticamente) al servizio di vendita di prodotti finiti e/o alla somministrazione di alimenti e bevande in esse contenuti. I distributori automatici possono essere ricompresi, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, all’interno del punto 12 della tabella A) (magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica) e dunque sono potenzialmente agevolabili.
Tuttavia, dall’esame delle varie tipologie di macchinari in esame, è emerso che solo i distributori automatici di ultima generazione posseggono le caratteristiche idonee per soddisfare il requisito dell’interconnessione. I macchinari devono infatti essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso e in uscita. In particolare:
• In ingresso devono esser idonei a ricevere istruzioni da remoto come, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina o la variazione del listino prezzi;
•  In uscita devono poter comunicare informazioni quali lo stato componenti della macchina, la contabilità, quantità prodotti contenuti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.
Ultima precisazione che viene fatta nella circolare è in merito al fatto che l’utilizzo del beneficio deve ovviamente considerarsi subordinato anche alla condizione che i suddetti distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale, già in vigore ma anche futuri, come la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

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