Vendita porta a porta: incompatibile con la professione di commercialista

Con il Pronto Ordini n. 143 pubblicato recentemente sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata chiarita l'incompatibilità tra la professione e la vendita a porta a porta. 

Il P.O inizia ricordando che la disciplina della vendita diretta a domicilio è contenuta nella Legge 173/2005, che definisce tale attività come “la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova (…). La vendita diretta a domicilio non può avere ad oggetto prodotti e servizi finanziari o assicurativi, ne contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
In generale il soggetto incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che con o senza vincolo di subordinazione promuove direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. Tale attività è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento e può essere svolta solo da chi risulti in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 114/98.

L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione  può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, o senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da parte di soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorchè non esclusiva o in maniera occasionale, purchè incaricata da una o più imprese.  In tale ultimo caso la natura dell’attività è di carattere occasionale siano al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il CCNL, mentre in assenza di vincoli di subordinazione sono previste provvigioni sugli affari che accettati hanno avuto una regolare esecuzione.
È pertanto evidente che l’attività di porta a porta è un’attività commerciale e in quanto tale incompatibile con la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.