Vetture per disabili non fiscalmente a carico: nessuna agevolazione

L’interpellante, ad aprile 2018, ha acquistato un’autovettura per il figlio disabile, dichiarando al cedente che il figlio risultava fiscalmente a carico dell’istante così da usufruire dell'IVA agevolata al 4%. Tuttavia, il figlio non risultava più fiscalmente a carico, così ha chiesto all'Agenzia delle Entrate come regolarizzare la differenza dell’IVA dal 4 % al 22%.

Dopo aver ripreso brevemente i requisiti necessari per beneficiare dell'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 230 del 12 luglio 2019 qui allegata ha chiarito che nella fattispecie rappresentata, l’autovettura acquistata, benché utilizzata per i fini previsti dalla norma agevolatrice, è stata intestata ad un soggetto che non possiede tutti i requisiti poiché il disabile non è fiscalmente a suo carico. Tale circostanza, quindi, comporta che il soggetto acquirente, non avendo diritto ad usufruire dell’aliquota iva agevolata, deve versare la differenza di imposta rispetto a quella che ha già pagato al concessionario all’atto dell’acquisto.

Per consentire al contribuente di adempiere a tale obbligo si può utilizzare la medesima procedura prevista nel caso in cui ricorra l’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, pertanto l’interpellante dovrà provvedere a comunicare la rappresenta assenza di presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente, anche mediante le medesime modalità e con identiche informazioni presenti nell’istanza di interpello in oggetto.

Sarà cura dell’Ufficio competente, poi, procedere a recuperare la differenza di imposta non versata, utilizzando il medesimo avviso di liquidazione.

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