Welfare aziendale 2019: ok anche per lo stagista

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 10 del 25 gennaio 2019, si esprime a favore della deducibilità dei costi per piani di welfare aziendale rivolti a dipendenti e collaboratori anche in somministrazione o in stage, in quanto titolari di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente e purché rientrino nella categoria omogenea di dipendenti ai quali il piano di welfare è indirizzato.
Il caso segnalato all’attenzione dell’Agenzia, riguardava una azienda alberghiera che aveva predisposto un piano di welfare  con benefits diversificati per due categorie di beneficiari:

  1. "Manager", ossia amministratore +  direttore di sala
  2.  Addetti alla sala
  • Ai primi intendeva destinare all’assistenza domiciliare ai familiari anziani previa convenzione con struttura privata specializzata in servizi socio-assistenziali e alla frequenza a un corso  privato di lingua per i figli – fuori dal circuito scolastico;
  • ai secondi la possibilità di sottoporsi ad un check up cardiologico.

L'interpello chiedeva chiarimenti sulla deducibilità del benefit destinato alla prima categoria e sul fatto che nella seconda categoria potessero essere ricompresi sia i dipendenti con contratto di lavoro subordinato che un dipendente con contratto di lavoro in somministrazione che uno stagista .

L'Agenzia nella risposta chiarisce che per la prima categoria l'esenzione  non puo essere applicabile in quanto i due beneficiari  (amministratore della società e direttore di sala) non possono essere considerati categoria omogenea, sia dal punto di vista dell'inquadramento giuridico – contrattuale che per le mansioni svolte. Diverso invece il caso della categoria degli addetti alla sala, che si possono considerare categoria omogenea dal punto di vista contrattuale 

Sul secondo punto invece la risposta è positiva , in particolare il regime fiscale agevolato previsto dall’art. 51 del TUIR trova applicazione anche per lo stagista (titolare di reddito assimilato) in forza dell’art. 52 del TUIR che, ai fini della determinazione della base imponibile dei redditi assimilati, rinvia alle regole fissate dall’art. 51, ivi incluse dunque quelle esentative previste per il welfare aziendale . Ad analoghe conclusioni  si giunge relativamente all’“addetto alla sala”assunto, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,con un contratto di somministrazione a tempo determinato, dal momento che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, anche questi è titolare di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, la cui base imponibile è determinata ai sensi del successivo articolo 51 del TUIR. 

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