Accordo sicurezza sociale Italia Giappone 2024: le istruzioni INPS

Con la Legge 18 giugno 2015 n. 97 è stata data ratifica ed esecuzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. A seguito di un intesa amministrativa firmata ad agosto 2023 ,  l'entrata in vigore è prevista per il 1 aprile 2024.

Ne ha dato notizia il Ministero del Lavoro  sul proprio portale istituzionale, precisando che l'accordo permetterà ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l'onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni .

Con la circolare 52 del 27 marzo  2024 INPS è intervenuto con le prime istruzioni operative.(Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

Vediamo sulla base della relazione illustrativa del Governo i principali aspetti dell'accordo 

Accordo sicurezza sociale Italia Giappone: cos'è

L’Accordo italo-nipponico in materia di sicurezza sociale, intende regolare i rapporti tra i due Paesi, membri del G8/G20, per quanto attiene a taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile.

L'elemento centrale è la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell’altro e la trasferibilità delle prestazioni previdenziali.

All'epoca della firma l'Italia era  l’unico Paese del G8 con il quale il Governo nipponico non avesse  un vigente accordo di sicurezza sociale.

Viene precisato che l’Accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, ciascuno Stato contraente può notificare all'altro Stato contraente, attraverso i canali diplomatici, la cessazione dell'Accordo.

Gli articoli dell'accordo Italia-Giappone Legge 97 2015

Articolo 1:  stabilisce le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell’Accordo. In particolare viene definito il concetto di cittadino, di legislazione (indicante la normativa primaria e secondaria applicabile), di autorità competente e istituzione competente (l’entità governativa e l’istituzione previdenziale incaricata di applicare l’accordo) nonché il   termine di prestazione (il quale definisce sia le prestazioni pensionistiche sia qualsiasi altra prestazione in danaro).

Articolo 2: Individua il campo di applicazione rationae materiae, stabilendo le gestioni assicurative a cui si applicherà il presente Accordo. Per assicurare una maggiore certezza giuridica esso prevede altresì l’indicazione delle gestioni assicurative escluse, citando infine gli articoli che non riguarderanno tali gestioni. 

  • Articolo 3: Definisce il campo di applicazione personale individuando il titolare del diritto e i familiari generalmente titolari di diritti derivati.
  • Articolo 4: Garantisce ai cittadini dei due Paesi ai quali verrà applicato l’Accordo l’eguaglianza di trattamento
  • Articolo 5: Assicura la trasferibilità delle prestazioni . Sono previste però alcune deroghe legate ad alcune prestazioni di prepensionamento per la legislazione giapponese che prevede la presenza sul territorio nazionale.
  • Articolo 6:  Stabilisce il principio della lex loci laboris che risulta necessario per stabilire – negli articoli successivi – le deroghe a tali principio
  • Articolo 7:   Si tratta dell’articolo più rilevante dell’Accordo, in quanto esso regola il regime del distacco.
  • In primo luogo viene stabilito il legame organico tra il lavoratore e l’impresa distaccante. Il comma successivo stabilisce in cinque anni la durata massima del periodo di distacco, prorogabile per altri cinque anni previo accordo delle Autorità dei due Paesi. Viene regolata altresì l’interruzione del distacco nel caso in cui il lavoratore si rechi in un Paese terzo e viene contemplata, infine, la possibilità di applicare tale istituto anche al lavoratore autonomo che esercita la sua attività nell’altro Stato.
  • Articolo 8: Determina la legislazione applicabile nel caso di lavoratori impiegati in navi battenti bandiera dei due Paesi. Per essi è previsto il mantenimento del regime di sicurezza sociale del Paese di appartenenza della nave.
  • Articolo 9: L’Accordo non pregiudica le disposizioni di cui alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. Inoltre viene stabilito il mantenimento del regime previdenziale del Paese di provenienza anche per altri funzionari pubblici diversi dai diplomatici.
  • Articolo10: L’articolo consente di derogare alla determinazione della legislazione applicabile contenuta nei precedenti articoli. Per applicare tale articolo è necessario il consenso del lavoratore interessato e di entrambe le Autorità competenti.
  • Articolo 11: L’articolo estende la copertura assicurativa del Paese di provenienza anche ai membri della famiglia del lavoratore italiano distaccato. Nel caso in cui i membri della famiglia siano di cittadinanza giapponese verrà loro applicata la legislazione di tale Stato.
  • Articolo12 :L’articolo precisa ulteriormente le gestioni escluse in ragione della natura degli altri regimi contemplati.
  • Articolo 13: Specificazione applicazione articolo 2.
  • Articolo 14: L’articolo concerne l’individuazione delle Autorità e delle Istituzioni competenti ad applicare l’Accordo e regola altresì le modalità della collaborazione amministrativa.
  • Articolo 15: L’articolo stabilisce che qualsiasi forma di esenzione da imposte per la presentazione di documenti, prevista dalla legislazione nazionale, valga anche per la documentazione prodotta in applicazione dell’Accordo. Per i documenti presentati ai fini dell’Accordo non è richiesta legalizzazione né altra simile formalità.
  • Articolo 16: Viene stabilito, nella lingua italiana e giapponese, il regime linguistico con il quale le due Autorità o Istituzioni comunicheranno l’una con l’altra.
  • Articolo 17: L’articolo prevede la possibilità di un generico scambio di informazioni sulla legislazione dei due Paesi e l’obbligo di comunicare qualsiasi modifica legislativa inerente al campo di applicazione dell’Accordo.
  • Articolo 18: L’articolo prevede la possibilità, da parte delle istituzioni competenti, di trasferire le domande di prestazioni fatte in uno Stato diverso da quello competente. In questo caso le istituzioni trasferiranno d’ufficio la domanda all’istituzione competente dell’altro Paese.
  • Articolo 19: Il pagamento delle prestazioni può effettuarsi nella valuta dei due Paesi.
  • Articolo 20: Ogni disaccordo sull’interpretazione e l’applicazione dell’accordo sarà risolto previa consultazione.
  • Articolo 21: L’articolo precisa alcune disposizioni previste dalla legislazione giapponese sulla presa in conto di periodi complementari.
  • Articolo22: Decorrenza della data del distacco nel caso in cui quest’ultimo sia iniziato prima della entrata in vigore dell’Accordo.
  • Articolo23: Entrata in vigore dell’Accordo.
  • Articolo24:   Durata e denuncia dell’Accordo

I sistemi pensionistici interessati dall'Accordo 

Per quanto concerne la Repubblica Italiana  l'accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici italiani: 

    (I) l'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',  la vecchiaia e superstiti; 

    (II) gestioni speciali dell'assicurazione  generale  obbligatoria per i lavoratori autonomi; 

    (III)   la   gestione   separata   dell'assicurazione    generale obbligatoria; e 

    (IV)  i  sistemi  sostitutivi  ed  esclusivi   dell'assicurazione generale obbligatoria specificata in (I).

    (b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 

 L'Accordo non si applicherà alle prestazioni non-contributive finanziate  completamente  o  parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale

Per quanto concerne il Giappone l'Accordo si applicherà ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi: 

    (I)  la  pensione  nazionale  (eccetto  il  Fondo   pensionistico nazionale); 

    (II) l'assicurazione pensionistica per i  lavoratori  subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati); 

    (III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali; 

    (IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali  e  per  gli  impiegati   assimilati   (eccetto   il   sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e 

    (V) il  "Mutual  Aid  Pension"  per  il  personale  delle  scuole private; 

   Ai fini di questo Accordo, la  pensione  nazionale  non include la Pensione di Vecchiaia  o  qualsiasi  altro  trattamento previdenziale che sia concesso su basi  transitorie  o  complementari per  fini  assicurativi  e  che   sia   liquidabile   interamente   o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio.  

Campo di applicazione per i familiari 

Si evidenzia che l'accordo prevede, per quel che riguarda il coniuge  o  i  figli  al  seguito  della persona che lavora nel territorio del Giappone ed  e'  soggetta  alla legislazione della Repubblica italiana in conformita' all'art. 7,  al par. 2 dell'art. 9 o all'art. 10: 

  •     a) nei casi in cui il coniuge o i  figli  al  seguito  non  siano cittadini giapponesi, la legislazione giapponese non verra' applicata nei loro confronti. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un richiesta  in tal senso da parte del coniuge o dei figli, quanto  sopra  detto  non verra' applicato; 
  •     b) nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano  cittadini giapponesi,   l'esenzione   dalla   legislazione   giapponese   sara' determinata in conformita' con la normativa giapponese. 

 Accordo Italia Giappone la circolare di istruzioni e allegati

Nella circolare INPS precisa che

Nel caso di una persona il cui distacco o la prestazione di lavoro autonomo nell’altro Stato contraente siano iniziati prima dell'entrata in vigore dell’Accordo, il periodo di tale distacco o lavoro autonomo viene considerato iniziato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo.

A questo link sono disponibili gli allegati alla circolare (accordi e modelli da utilizzare)

Di seguito l'indice degli argomenti trattati:

   1. Premessa

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI  

1.1 Campo di applicazione per materia (art. 2 dell’Accordo e art. 2 dell’Accordo amministrativo)

1.2 Campo di applicazione soggettivo e parità di trattamento (artt. 3 e 4 dell’Accordo)

1.3 Esportabilità delle prestazioni (artt. 2 e 5 dell’Accordo)  

PARTE II – DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE 

2.1 Territorialità e unicità della legislazione applicabile (art. 6 dell’Accordo)

2.1.1 Deroghe al principio di territorialità: disposizioni in materia di distacco e proroga del distacco (art. 7 dell’Accordo)

2.1.2 Personale occupato a bordo delle navi (art. 8 dell’Accordo)

2.1.3 Dipendenti pubblici e assimilati (art. 9 dell’Accordo)

2.1.4 Eccezioni (art. 10 dell’Accordo)

2.2 Familiari al seguito del lavoratore distaccato (art. 11 dell’Accordo)

2.3 Precisazioni sulle gestioni assicurative escluse dal campo di applicazione oggettivo (artt. 12 e 13 dell'Accordo)

2.4 Certificati di copertura contributiva e adempimenti delle Strutture territoriali (art. 3 dell’Accordo amministrativo)

2.5 Lavoratori con doppio contratto

2.5.1 Lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese che sono occupati in Italia e che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro italiano

2.5.2 Procedura per richiedere l’esenzione dall’applicazione della legislazione italiana per il lavoratore giapponese distaccato che ha stipulato un contratto di lavoro con il datore di lavoro italiano

2.5.3 Lavoratori distaccati da datore di lavoro italiano che sono occupati in Giappone e che hanno stipulato un contratto di lavoro con datore di lavoro giapponese

2.6 Regime transitorio. Lavoratori giapponesi distaccati da un datore di lavoro giapponese e occupati in Italia alla data di entrata in vigore dell’Accordo (1° aprile 2024)

PARTE III – DISPOSIZIONI VARIE

3.1 Misure amministrative

3.1.1 Collaborazione amministrativa (art. 14 dell’Accordo)

3.1.2 Esenzioni da spese e autenticazione e regime linguistico degli scambi (artt. 15 e 16 dell’Accordo)

3.2 Scambio d’informazioni e modalità di collaborazione

3.2.1 Scambio di informazioni e trattamento dei dati personali (art. 17 dell’Accordo)

3.2.2 Presentazione delle domande di prestazione, ricorso o altra dichiarazione (art. 18 dell’Accordo e art. 4 dell’Accordo amministrativo)

3.2.3 Presentazione delle domande di pensione

3.3 Valuta dei pagamenti (art. 19 dell’Accordo)

3.4 Risoluzione delle controversie (art. 20 dell’Accordo)

3.5 Disposizione per i soli cittadini giapponesi (art. 21 dell’Accordo)

PARTE IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

4.1 Disposizioni transitorie (art. 22 dell’Accordo)

4.2 Disposizioni finali (art. 24 dell’Accordo).