Assunzioni donne svantaggiate 2023: le istruzioni

Pubblicata il 23 giugno la circolare INPS 58/2023  di istruzioni  per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.  

Si tratta della misura  istituita dalla Legge 92 1012,  con aliquota al 50 % ,  poi innalzata al 100 % dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il 2021 e 2022 e infine rinnovata ancora  dalla recente legge di bilancio (legge 197 2022)  anche   per assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro  effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 

L'istituto precisa che la Commissione europea con la  decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 aveva prorogato  il riconoscimento della agevolazione con riferimento alle  assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022  ( sulla base del Temporary framework per l'emergenza Covid  19) e con decisione del 19 giugno  2023 solo  ora ha  autorizzato la nuova proroga per la seconda parte del 2022 e il 2023   nei limiti stabiliti dal  ''Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno  dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. Temporary Crisis   and Transition Framework o TCTF).

INPS  precisa in primo luogo che per l'incentivo  si può ancora utilizzare nella comunicazione preventiva il  modulo denominato  92-2012 del Cassetto Previdenziale  e che nel caso fosse stato già utilizzato  con lo sgravio del 50%,  sarà automaticamente considerata la nuova aliquota.

Vengono forniti i dettagli sui contributi inclusi nell'incentivo e  le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.

Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'agevolazione.

Datori di lavoro  e lavoratrici  beneficiarie 

Possono  accedere allo sgravio  tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli dell'agricoltura e i seguenti enti:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono esclusi  i datori di lavoro: 

  • del settore finanziario
  • del  lavoro domestici e 
  • soggetti a  sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia

Le  assunzioni agevolabili riguardano  lavoratrici  delle seguenti 4 tipologie

  1. di almeno 50 anni di età  disoccupate da oltre 12 mesi oppure 
  2. di qualsiasi età, se  residenti in regioni  meno sviluppate ,  prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; oppure 
  3. di qualsiasi età  per  settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
  4. di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

ATTENZIONE non sono agevolabili i rapporti di lavoro in apprendistato e i contratti intermittenti.

Modalità dello sgravio contributivo per assunzioni donne svantaggiate

Lo sgravio  si applica:

  •  18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato 
  • 12 mesi nelle assunzioni a termine 
  • 18 mesi per la  trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato  o di rapporti  non agevolati in agevolati.

purché comportino  un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; 

La fruizione può essere sospesa e differita  solamente  nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.