Bonus edilizi 2022: vigilanza straordinaria per la sicurezza dei lavori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha  programmato una campagna straordinaria di  accertamenti nel settore edile relativi alla sicurezza, in continuita con la campagna straordinaria DC TUTELA  2021 .

Nel mirino degli ispettori in particolae i  numerosi cantieri edili che beneficiano delle agevolazioni legate   dedicate al recupero o al restauro degli edifici : bonus facciate, bonus ristrutturazioni Superbonus 110 ecc.

Il programma viene definito "110 in sicurezza, condiviso con INPS, INAIL, Comando dei Carabinieri, e  prevede  verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso del  2022 sulla regolarità dei requisiti di sicurezza nei cantieri, da sempre teatro purtroppo del maggior numero di infortuni anche mortali per gli addetti.

Quali controlli  e su quali aziende

Oggetto degli accertamenti in particolare 

  •  aziende neocostituite 
  • aziende che riprendono l'attività dopo una interruzione  a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia

La nota precisa che gli obiettivi verranno selezionati – oltre che sulla base di fondate segnalazioni/richieste d’intervento – anche attraverso sinergie in essere con le Casse Edili, Agenzia Entrate e CNCE.

L'ispettorato raccomanda l’opportunità di condividere con le ASL misure e procedure  per assicurare  uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.

I controlli verranno effettuati dal personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri

Nel documento l'ispettorato rivolge la propria attenzion in particolare su irregolarità in materia di salute e sicurezza  maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL  nelle verifiche dello scorso anno  ossia 

  • la mancata formazione e addestramento,
  •  la mancata elaborazione del DVR e del POS e l
  • la mancata protezione da caduta nel vuoto 
  • l’uso dei ponteggi. 

A questo proposito ricorda che  ai sensi dell’art. 131, comma 6, del D.lgs. 81/2008: “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (…) ministeriale prevista dall' art. 131, comma 2". L’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso  ed è sanzionato penalmente.